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D.Lvo 09/01/2006 n. 52Art. 24 - Sostituzione dell'articolo 27 del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 27 (Nomina del curatore). Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.». Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore: a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del curatore. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonchè chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.». Art. 26 - Modifiche all'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 29, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, la parola: «comunicare» è sostituita dalle seguenti: «far pervenire». Art. 27 - Sostituzione dell'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 31 (Gestione della procedura). Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.». Art. 28 - Sostituzione dell'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.». Art. 29 - Modifiche all'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma le parole: «entro un mese»" sono sostituite dalle seguenti «entro sessanta giorni» e le parole «sul tenore della vita privata di lui e della famiglia»," sono soppresse; b) il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonchè quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonchè alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.». Art. 30 - Sostituzione dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore. Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.». Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.». Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. L'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è sostituito dal seguente: «Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.». Art. 33 - Integrazione del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. Dopo l'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 36-bis (Termini processuali). Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.». Art. 34 - Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.»; b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.». Art. 35 - Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. Dopo l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, è inserito il seguente: «Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40, nonchè chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.». Art. 36 - Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.»; b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del comitato dei creditori». Art. 37 - Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «ministro per la grazia e giustizia»" sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»; |
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